Prevale il criterio del mantenimento dell'unità dei fratelli dopo la separazione dei genitori. Corte di Appello di Bari, decreto 16 dicembre 2016
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In pendenza di contrapposti ricorsi per la modifica delle condizioni di separazione fra coniugi, la Corte d'Appello di Bari, con decreto, individua come precipuo l'interesse dei figli ad essere uniti ed affidati al medesimo genitore.
I fratelli non devono essere separati, ed infatti anche figlia più piccola della coppia viene affidata al padre, con il quale vivevano già i due fratelli più grandi. Afferma la Corte che sia "compito del giudice adottare la decisione che si appalesi più giusta,
ossia tesa a contemperare il supremo interesse dei minori, tenuto conto
della necessità di riconoscere le "loro esigenze" affettive, di
preservar loro, la continuità delle relazioni parentali, attraverso il
mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche
considerazioni di rivalsa sull'altro genitore, del lasso di tempo
trascorso dall'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in sede
di separazione - nonché - della consolidata abitudine dei tre ragazzi di
vivere con il padre e della necessità di garantire la persistenza del
legame tra fratelli". Il padre, nel caso di specie, è stato individuato come l'unica figura di riferimento per i ragazzi. La figlia più piccola in sede di giudizio di merito era stata affidata alla madre, ma aveva espresso al ctu la volontà di vivere con i fratelli e il padre. Data la conflittualità fra i coniugi e il desiderio della piccola, viene pertanto sospeso il contributo economico a favore della madre in quanto collocataria della bambina e la stessa può ricongiungersi al padre e ai fratelli. L'unione dei figli presso la loro principale figura di riferimento pare essere quindi la soluzione migliore. LA Corte sottolinea poi come sia «da respingersi con decisione» il suggerimento
della Ctu di disporre una fase intermedia di affidamento etero familiare
in casa protetta. Infatti, secondo la Corte, tale misura «porterebbe i
tre minori ad un ulteriore smarrimento, considerato che il giudizio
prognostico deve essere effettuato nell'esclusivo interesse morale e
materiale della prole, coinvolta nella disgregazione dell'unione
familiare».
autore: Zadnik Francesca
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