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La conoscenza richiesta ai fini del disconoscimento è acquisizione certa dell'adulterio. Cass. 18 gennaio 2017 n. 1159

Corte di Cassazione, sentenza 18 gennaio 2017 n. 1159 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità l'art. 244 c.c. richiede al padre di agire entro il termine di un anno dalla conoscenza dell'adulterio della moglie.
Per il Tribunale l'azione era inammissibile per decadenza del termine in quanto il presunto padre aveva avuto conoscenza dell'adulterio a seguito di lettere anonime, ricevute tra il 1969 e il 1985, che lo informavano della relazione extraconiugale della moglie.
Contrariamente all'assunto del Tribunale, la Corte d'Appello aveva osservato che solo in occasione di una discussione il padre ebbe effettiva conoscenza dell'adulterio della moglie, allorché quando la figlia gli riferì di essere stata concepita da una relazione extraconiugale della madre con un altro uomo, mentre in precedenza egli aveva solo un generico sospetto, ma nessuna certezza dell'adulterio.
Pertanto il giudice del gravame aveva ritenuto ammissibile e fondata la domanda di disconoscimento di paternità sulla base delle testimonianze assunte e del rifiuto della figlia di sottoporsi al test genetico.

La Cassazione conferma l'assunto del giudice di secondo grado. La scoperta dell'adulterio della moglie all'epoca del concepimento, ai fini del decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c., va intesa come acquisizione certa della conoscenza (non come mero sospetto) di un fatto - non riducibile a mera infatuazione o a mera relazione sentimentale o frequentazione della moglie con un altro uomo - rappresentato da una vera e propria relazione o da un incontro di tipo sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere.

autore: Fossati Cesare