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La prodigalità non comporta di per sé inabilitazione, salvo sia determinata da futili motivi. Cass. 13 gennaio 2017 n. 786

Corte di Cassazione, sentenza 13 gennaio 2017 n. 786 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di tre sorelle dichiarando l'inabilitazione per prodigalità del loro padre poiché aveva distribuito parte del suo patrimonio tra il figlio ed alcuni amici, non considerando le figlie.

Sulla impugnazione proposta dall'interessato la Corte d'appello ha riformato la pronuncia di primo grado rigettando la domanda di inabilitazione, revocando la nomina del curatore provvisorio e respingendo anche la richiesta di amministrazione di sostegno.

Ricorrono per la cassazione le tre figlie. 

La prodigalità non è causa di inabilitazione, salvo che non risponda a futili motivi.

Tale comportamento non può, pertanto, costituire ragione di inabilitazione nel caso in cui risponda a finalità aventi un proprio intrinseco valore, come fornire aiuto economico a persona estranea al proprio nucleo familiare, ma legata da affetto.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha dimostrato che la distribuzione delle proprie ricchezze da parte del padre delle ricorrenti alle persone a lui vicine, ma non alle figlie, non esprimesse una tendenza allo sperpero per incapacità di apprezzare il valore del denaro o per frivolezza, vanità od ostentazione, ma costituisse una risposta positiva e costruttiva al «naufragio della propria famiglia».

Per questi motivi, la Suprema Corte respinge il ricorso. 

Nel giudizio di inabilitazione sono ampi i poteri ufficiosi esercitabili dal giudice per assicurare l'effettiva giustificazione di un così rilevante esito limitativo della capacità di agire delle persone.

Ciò porta ad escludere che i fatti acquisiti nel corso del giudizio di merito debbano essere raccolti, valorizzati e valutati esclusivamente attraverso il filtro delle allegazioni e delle difese svolte dalle parti.

La presenza di poteri ufficiosi permette al giudice di completare il suo accertamento anche indagando ed accertando fatti che non siano stati allegati o acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, imponendolo le regole probatorie specificamente dettate per il giudizio volto alla pronuncia limitativa dello status della persona

autore: Fossati Cesare