Il figlio nato da procreazione assistita assume direttamente il cognome del coniuge che ha acconsentito alla fecondazione eterologa. Tribunale di Caltanissetta, sent. 26 agosto 2016
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Nell'ambito di un giudizio di riconoscimento di paternità in ambito di fecondazione medicalmente assistita eterologa, il Tribunale di Caltanissetta precisa che nel caso di fecondazione eterologa, è lo stesso art. 8 della l.n. 40/2004 ad attribuire a colui che sia nato in seguito all'applicazione delle tecniche di procreazione assistita, lo stato di figlio di coloro che abbiano manifestato la volontà di accedere alle dette tecniche di procreazione, siano essi o meno uniti in matrimonio (v. art. 8 l.n. 40/2004: "i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6").
Peraltro, a garanzia dei diritti del nascituro - oltre che ad implicita conferma dell'acquisto automatico della qualità di
figlio della coppia che abbia fatto ricorso alla tecnica di fecondazione assistita - l'art. 9 della richiamata normativa pone un espresso divieto, per il coniuge che abbia dato il consenso alla fecondazione di tipo eterologo, di esercitare l'azione di disconoscimento della paternità e quella di impugnazione di cui all'art. 263 c.c.
autore: Zadnik Francesca
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