inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno

Giovedì, 19 Gennaio 2017
Notizie | Tutela cautelare Sezione Ondif di Udine

La legge di stabilità del 2016 aveva previsto la costituzione di un fondo di solidarietà a favore del coniuge in stato di bisogno.
Il fondo di solidarietà è stato approvato dal Senato in data 22.12.2015.
Va tuttavia evidenziato il fatto che il decreto ha natura "sperimentale" nel senso che all'art. 2 si specifica che "per gli anni 2016 e 2017 la sperimentazione del procedimento per la corresponsione delle somme ai richiedenti e per la riassegnazione al fondo delle somme recuperate è avviata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i Tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle Corte d'Appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30.01.1941 nr. 12".
Saranno pertanto i Tribunali a ricevere le istanze di accesso al fondo da parte i richiedenti che risiedono in uno dei comuni del distretto.
Il Ministero dalla data prevista da comma 1 dell'art. 2 della legge in commento attiverà il monitoraggio degli esiti della sperimentazione e tre mesi prima della scadenza del biennio 2016-2017 informerà le camere sui risultati del monitoraggio.
In sintesi il fondo dovrebbe far sì che lo Stato si sostituisca al coniuge che non è in grado di provvedere al mantenimento dei figli minori, dei maggiorenni portatori di handicap grave, che non abbia ricevuto l'assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, in possesso di alcuni requisiti disciplinanti all'art. 3.
L'istanza di accesso al fondo è depositata nella Cancelleria del Tribunale individuato a norma dell'art. 2 comma 1 del decreto e successivamente il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato provvederà nei successivi 30 giorni.
In caso di ammissibilità dell'istanza, questa verrà trasmessa al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, presso cui è istituto il fondo, ai fini della corresponsione della somma richiesta, nei limiti di cui all'art. 5 comma 2 e 3 (l'erogazione degli importi è subordinata alla disponibilità delle somme depositate nel fondo).
Va segnalato che risulta essere già stata depositata un'istanza presso il Tribunale di Palermo che con decreto 11/11/2016 ha respinto la domanda di assegnazione delle somme indicate, atteso che manca la normativa regolamentare (ci riferiamo ai decreti di attuazione).

autore: Fossati Cesare