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Il contributo al mantenimento del coniuge non è recessivo rispetto a quello per il nuovo figlio. Cass. 13 gennaio 2017 n. 789

Mercoledì, 18 Gennaio 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità | Merito
Corte di Cassazione, sentenza 13 gennaio 2017 n. 789 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Condizioni di separazione risalenti ad accordo consensuale – ricorso per la modifica ex art. 710 cpc. Sopravvenienza di nuovo figlio: il diritto al mantenimento della moglie non retrocede in presenza di un nuovo figlio avuto dall'obbligato, tuttavia detta circostanza può essere valutata ai fini di una riduzione.

Variazione condizioni economiche risalenti alla separazione e attuali: le condizioni che rilevano in sede di modifica sono quelle presenti al momento della domanda di modifica.

Persistente stato di disoccupazione della beneficiaria di assegno: va valutata non il solo atteggiamento dell'interessato, bensì l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa, tenuto conto dei concreti fattori individuali ed ambientali.

Autonomia delle parti nella regolamentazione delle spese straordinarie: le soluzioni concordate dai coniugi in sede di separazione non possono essere riformate sul rilievo della loro opportunità, ma solo ove sopraggiungano giustificati motivi.

autore: Fossati Cesare