Nella pronuncia di disconoscimento occorre bilanciare il favor veritatis con il favor minoris. Cassazione, 22 dicembre 2016 n. 26767
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Azione di disconoscimento di paternità promossa dal curatore del minore ex art. 244 ultimo comma c.c.Le indagini genetiche hanno confermato l'insussistenza del legame di filiazione.Tuttavia, considerate le condizioni di infermità psichica della madre, in seguito al disconoscimento il minore si troverebbe privato dell'unica assistenza sino ad ora prestatagli dal padre ed esposto a dichiarazione di adottabilità.Il "favor veritatis", benché costituisca segnale di un superamento di quella concezione tesa a preservare lo status di figlio legittimo contro ogni evidenza, non costituisce tuttavia un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi sempre e comunque.Soprattutto quando, come nel caso di specie, si pone in evidente contrasto con l'interesse del minore al mantenimento dei legami familiari comunque già da tempo instaurati.Il fatto che il minore sia infraquattordicenne non comporta affatto che non si debba verificare il suo concreto interesse e le sue aspirazioni.Il
rilievo attribuito alla volontà di quest'ultimo - afferma la Corte - assolutamente
inesplorata nella decisione impugnata, emerge dalla novellata
disciplina in materia di ascolto quale emerge dall'art. 336 bis
cod. civ.Le indagini scientifiche sul DNA, seppur dotate di una precipua forza di persuasione, non possono escludere l'essenziale esigenza di bilanciamento degli interessi in gioco."Il
quadro normativo attuale, come interpretato dalla giurisprudenza e
dalla dottrina prevalenti, impone un bilanciamento fra l'esigenza
di affermare la verità biologica, anche in considerazione delle
"avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e
dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle
indagini" (così Corte cost. 12 gennaio 2012, n. 7) con
l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito
di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità non
necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami
affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia".Una nuova importante pronuncia che riconosce il ruolo del genitore sociale, al di là del legame di sangue.
autore: Fossati Cesare
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