Nessuna discriminazione per i luoghi di celebrazione delle unioni civili. Tar Brescia, sent. 1791 del 29 dicembre 2016
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Sulla base della delibera 199/2016 un Comune lombardo, Stazzano, disciplinava le modalità pratiche della celebrazioni delle Unioni Civili appena introdotte nell'ordinamento dalla L 76/2016. Detta delibera prevedendo spazi al di fuori del palazzo comunale per le ridette celebrazioni, limitava tuttavia la costituzione delle unioni civili nel palazzo comunale, ad un locale adiacente all'ufficio anagrafe, angusto e indecoroso, non idoneo ad accogliere la cerimonia di costituzione dell'unione, assai diversa dalla sala di rappresentanza del municipio riservata alla celebrazione dei matrimoni civili. Ridetta delibera veniva impugnata poichè, ad avviso dei ricorrenti, il Comune, delimitando gli spazi entro i quali questo tipo di celebrazioni dovesse avere luogo, ha utilizzato il criterio di discrezionalità amministrativa lungi dal costituire la regolamentazione uno actu della celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, ma introducendo una autonoma e distinta disciplina della celebrazione delle sole unioni civili. Il Tar Lombardia, sez distaccata di Brescia,ha annullato la delibera con la quale la
Giunta comunale approvava l'istituzione di separati uffici di stato
civile per la celebrazione dei matrimoni e di unioni civili: il
risultato è l'utilizzabilità della sala di rappresentanza del municipio e
delle altre sedi d'uso. Il Tribunale amministrativo pertanto ha interpretato l'art. 1 co 20 della 76/2016, stabilendo che tutti i diritti
previsti dalla legge per il matrimonio sono riconosciuti anche ai
partner di unione civile in materia di lavoro, assistenza, previdenza,
sanità, pensioni, immigrazione e in campo penale, penitenziario,
fiscale,non giustificando alcuna discriminazione in merito.
autore: Zadnik Francesca
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