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Condanna a tre mesi di reclusione per la madre che impedisce le frequentazioni della figlia con il padre. Cassazione penale sentenza 50072 del 25 novembre 2016.

Giovedì, 1 Dicembre 2016
Giurisprudenza | Alienazione genitoriale | Legittimità
Corte di Cassazione, sentenza 50072 del 25 novembre 2016. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'imputata aveva eluso l'esecuzione del provvedimento del Tribunale per i minorenni che stabiliva le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre della loro figlia minore. L'imputata manteneva altresì, anche durante le udienze, atteggiamenti oppositivi nei confronti dell'uomo e dei provvedimenti disposti dal Tribunale per gli incontri fra padre e figlia. Pertanto veniva condannata a tre mesi di reclusione e alla corresponsione delle richieste della parte civile. La condanna veniva confermata anche in Appello.
Il Tribunale per i minorenni di Trento, dopo aver stabilito in un primo decreto le modalità della permanenza estiva della bambina con il padre, aveva adottato un secondo decreto - a causa dell'atteggiamento non collaborativo della madre, manifestato anche durante l'audizione davanti al giudice minorile — con il quale disponeva l'affido educativo assistenziale della minore al Servizio sociale perché assicurasse il rispetto e l'attuazione di quanto deliberato.
Tutto ciò comunque non raggiungeva lo scopo di far comprendere alla donna la necessità di essere più collaborativa, infatti la stessa, pur avendo "prestato acquiescenza ai decreti", di fatto aumentava l'opposizione della bambina al provvedimento, non allertava i Servizi sociali o chiedeva provvedimenti sospensivi urgenti al suddetto Tribunale, limitandosi, a termine oramai scaduto e senza neppure avvisare previamente la parte offesa, a portare la bambina dall'assistenza sociale, perché ne riscontrasse lo stato di agitazione, a quel punto oramai insanabile.
Secondo la Corte di appello, "lo stato di disagio doveva essere ricondotto proprio all'atteggiamento rivendicativo ed oppositivo verso l'ex compagno dell'imputata, che oltre ad essere manifestato apertamente davanti al Tribunale aveva portato la stessa a boicottare un percorso di mediazione suggerito dai Servizi sociali per appianare le tensioni con l'altro genitore." Tale conclusione risultava avvalorata dai giudizi positivi sul rapporto tra la minore ed il padre formulati dagli esperti. Nessun riscontro era inoltre emerso in ordine alla presunta avversione della bambina verso la compagna del padre.
Il ricorso della donna viene pertanto rigettato e la condanna confermata, con le conseguenze in termini di spese processuali.

autore: Zadnik Francesca