Impugnabili i provvedimenti del TM limitativi della responsabilità genitoriale. Corte di Cassazione, 21 novembre 2016 n. 23633
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Il diffuso orientamento che ritiene inammissibile l'impugnativa dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale emessi ex artt. 330-333 cc rinviene le proprie ragioni sulle seguenti considerazioni: trattasi di procedimenti di volontaria giurisdizione, di natura non contenziosa, preordinati alla esigenza prioritaria della tutela dell'interesse dei figli, suscettibili di modificazione o di revoca in qualsiasi momento.
Siffatto orientamento, secondo la Corte Suprema, merita di essere superato, sulla considerazione che: i procedimenti de potestate prevedono la presenza di parti processuali, l'assistenza tecnica, l'obbligo di audizione del genitore interessato; il decreto che dispone la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale.
Il provvedimento che dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale assume attitudine di giudicato rebus sic stantibus ed è pertanto soggetto ad impugnativa.
La Corte di Cassazione censura la prassi diffusa, definita non corretta, dei Tribunali per i minorenni di trattare i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. senza soluzione di continuità e, di fatto, indefinitamente, sino al raggiungimento della maggiore età dei figli pregiudicati dalla condotta dei genitori.
autore: Fossati Cesare
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