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No false certificazioni di nascita se nel paese in cui sono nati i bambini sono lecite le pratiche di maternità surrogata e fecondazione eterologa. Corte di Cassazione, sent. 48696 del 17 novembre 2016.

Venerdì, 18 Novembre 2016
Giurisprudenza | Procreazione assistita | Legittimità
Corte di Cassazione, sent. 48696 del 17 novembre 2016. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Assolti perchè il fatto non costituisce reato due genitori che erano ricorsi a pratiche di maternità surrogata e di fecondazione eterologa all'estero, precisamente in Ucraina, dal reato di false certificazioni. La Cassazione esclude che ci sia materia per ravvisare il delitto di alterazione di stato nella richiesta di registrazione dell'atto di nascita di un figlio avuto da una coppia di coniugi che ha fatto ricorso a tali pratiche, anche in assenza di un rapporto di discendenza strettamente genetico con il minore.
La Cassazione, respinge il ricorso del procuratore generale contro l'assoluzione e sottolinea che la legge ucraina, subordina la possibilità di ricorrere al cosiddetto utero in affitto, al fatto che uno dei due committenti sia anche il genitore biologico, circostanza che ricorreva nella causa esaminata, nella quale il marito della signora, 67enne, era il padre del bambino.
In Ucraina infatti è la stessa legge del luogo ad imporre al genitore "sociale" di mettere il suo nome sull'atto di nascita.
Nel caso di specie quindi è tutto stato fatto secondo la legge del luogo di nascita dei minori e la donna assolta dal reato di false certificazioni in alterazioni di stato, è a tutti gli effetti madre dei bambini.

autore: Zadnik Francesca