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Sussiste il diritto soggettivo del disabile al progetto educativo individualizzato. Tribunale di Ancona, 19 maggio 2016

Lunedì, 7 Novembre 2016
Giurisprudenza | Trust - Dopodinoi | Merito
Tribunale di Ancona, sentenza 19 maggio 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Comune di Fabriano chiedeva alla famiglia di un ragazzo disabile la compartecipazione alla spesa per la frequentazione di un servizio educativo diurno, sul presupposto ch'egli risultava già fruire di un servizio residenziale, quindi godeva di un doppio servizio, non erogabile nell'ambito delle risorse disponibili. Il padre citava nanti il Tribunale di Ancona l'ente pubblico affinché fosse accertato il diritto soggettivo del disabile all'attuazione del progetto di vita ex art. 14 L. 328/2000.
La consulenza tecnica disposta permetteva di accertare l'importanza per il paziente di dare continuità al percorso di cura intrapreso, la cui sospensione si rivelerebbe estremamente dannosa per il paziente, in quanto egli necessita di attività diversificate e stimoli esterni.
Secondo il Tribunale il piano educativo individuale deve trovare concreta applicazione, perché la frequentazione congiunta dei due centri è l'unica idonea a garantire la cura della persona e lo sviluppo delle aree di autonomia cognitiva, motoria, socio-relazionale.

autore: Fossati Cesare