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Quando il padre è più maturo e affidabile della madre, non si segua il criterio della "Maternal Preference ". Tribunale di Milano. Decreto 19 ottobre 2016.

Sabato, 5 Novembre 2016
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Merito
Tribunale di Milano, decreto 19 ottobre 2016. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'unico criterio da perseguire nell'affidamento dei figli è l'interesse del minore. Il consolidato e perpetrato orientamento per il quale la madre è sempre e comunque il genitori più affidabile per la collocazione dei figli deve pertanto essere applicato e validato con cognizione di causa al caso concreto, anche perchè ciò violerebbe le nuove normative in materia di diritto alla bigenitorialità e di parità genitoriale,  legge 54 del 2006, legge 219 del 2012 e il d.lgs. 154 del 2013.  Nel caso di specie, l'Ente Affidatario aveva evidenziato elementi univocamente orientati a escludere un rientro della minore presso la madre: ha destato, ad esempio, serie perplessità il comportamento tenuto dalla donna verso gli operatori, a seguito del quale si desume che difficilmente la madre avrebbe collaborato seriamente e diligentemente con gli enti preposti, per tutti gli interventi a favore della minore, nonché per l'accesso alla figura del genitore non convivente.
La figura del padre, al contrario, è emersa essere matura nella responsabilità genitoriale, al punto da non aver contrastato il desiderio della ricorrente ed essere altresì apparso in udienza molto focalizzato sull'effettivo interesse della figlia, dimostrando ampia collaborazione e valido rispetto del diritto di accesso della madre alla figlia.
Il Collegio ha quindi precisato che "Il principio di piena bigenitorialità e quello di parità genitoriale hanno condotto all'abbandono del criterio della "maternal preference" a mezzo di "gender neutral child custody laws", ossia normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore affidatario, potendo dunque essere sia il padre, sia la madre, in base al
solo preminente interesse del minore, il genitore di prevalente collocamento, non potendo essere il solo genere a determinare una preferenza per l'uno o l'altro ramo genitoriale." e che pertanto non vada privilegiato il ruolo della madre di per sè stesso assunto.

autore: Zadnik Francesca