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Non si configura la sottrazione di minori ove la madre impedisca al padre di vedere il figlio. Corte di Cassazione, sentenza 46240 del 3 novembre 2016.

Sabato, 5 Novembre 2016
Giurisprudenza | Minori | Legittimità
Sentenza Corte di Cassazione n° 46240 del 3 novembre 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Valutata la posizione di un uomo che contestava all'ex moglie reati ex art 572, 574 e 388 c.p., la Corte Suprema cassa i ricorsi della parte civile e del Procuratore generale, sostanzialmente avvallando le posizioni assunte dalla Corte di Appello.
Alcune condotte sono non punibili sia per assenza di querela di parte, sia perchè prescritte. A prescindere da ciò,  non si ravvisano gli estremi delle condotte di maltrattamento in famiglia nel comportamento della madre che impedisce di fatto al padre di frequentare la figlia nè quelli della condotta di sottrazione di minore. Non è nemmeno ravvisabile la condotta di dolosa violazione di provvedimento del giudice ex art 388 cp, a conferma di quanto già valutato dalla Corte di Appello, poichè in questo caso, il reato non può essere integrato dalla condotta di scarsa collaborazione e ostilità della madre nella partecipazione agli incontri padre-figlia
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autore: Zadnik Francesca