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La scarsa maturità genitoriale determina l'affido esclusivo del figlio. Cassazione 22 settembre 2016 n. 18559

Lunedì, 24 Ottobre 2016
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Legittimità
Corte di Cassazione sentenza 22 09 2016 n. 18559 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Affido e mantenimento del figlio - elevata conflittualità genitoriale - affido esclusivo ex art. 337 quater c.c.
scarsa maturità genitoriale - potenzialità del legame affettivo padre-figlio - incontri soggetti a monitoraggio - contrarietà del padre - inidoneità educativa - omesso versamento mantenimento - impossibilità a realizzare progetto educativo comune - reiterazione di comportamenti aggressivi e violenti - minore vittima indiretta.
affido condiviso - maggiori responsabilità - interesse del minore travisato - grave conflittualità e responsabilità penali - riflessi sugli equilibri affettivi familiari.

Non sempre il regime di affidamento condiviso della prole può essere il regime migliore per un figlio. In questa specifica situazione infatti viene accolto il ricorso di una madre contro la disposizione del regime di affido condiviso, sulla base dell'altissima conflittualità della donna con il padre di suo figlio.
La donna chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio, sebbene il minore avesse buon attaccamento al padre e fosse a lui legato da affetto sincero, anche a seguito di relazione di esperti e dei servizi sociali incaricati di monitorare la situazione.
Tuttavia, come nel caso di specie, la Corte sostiene che "la persistenza del regime di affidamento condiviso pregiudica il figlio, considerata l'impossibilita' delle parti di elaborare e mettere in atto un progetto educativo comune e la gravissima conflittualità e l'incomunicabilità esistente tra lei e lui, resosi anche autore di gravi reati ai suoi danni per i quali aveva nel 2010 patteggiato la pena di un anno e quattro mesi ed il 10.04.2015 subito un'ulteriore condanna non ancora divenuta definitiva, considerato ancora che all'attuazione e reiterazione da parte dell'uomo di comportamenti aggressivi e violenti nei confronti di lei, conseguivano effetti destabilizzanti per l'equilibrio del figlio, vittima di c.d. violenza indiretta, ed inoltre che l'uomo, anche prima di trovarsi in stato di disoccupazione, non aveva provveduto al mantenimento del bambino ed aveva esercitato con discontinuità il suo diritto di visita. "
Pertanto il comprensibile desiderio di mantenere i rapporti con entrambi i genitori da parte del bambino deve essere ben contemperato con il soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.

autore: Fossati Cesare