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La notifica del verbale di separazione con l'atto di precetto, se non è supportata da titoli di spesa, non costituisce titolo esecutivo idoneo. Cassazione, sentenza 20 ottobre 2016 n. 21241

Sabato, 22 Ottobre 2016
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 ottobre 2016, n. 21241 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia sussistono due orientamenti, secondo il primo il verbale di separazione non può costituire titolo esecutivo per il pagamento degli oneri di mantenimento della prole  successivamente maturati, se questi non sono stati accertati e quantificati con altro titolo giudiziale; ed un secondo orientamento più "liberale", secondo cui il verbale suddetto può costituire valido titolo esecutivo, se il precettante alleghi ad esso la documentazione giustificativo degli esborsi di cui chiede il ristoro.

Nel caso di specie la creditrice, anche ad aderire all'orientamento "liberale",   non aveva comunque allegato alcuna documentazione di spesa all'atto di precetto, che perciò doveva  ritenersi inefficace.

autore: Zadnik Francesca