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Non è necessaria l'operazione chirurgica ai fini della rettificazione del sesso. Tribunale di Genova - Sezione IV civile - Sentenza 23 maggio 2016 n. 1827

Sabato, 22 Ottobre 2016
Giurisprudenza | Rettificazione di sesso | Merito
Tribunale di Genova - Sezione IV civile - Sentenza 23 maggio 2016 n. 1827 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il ricorrente richiede la rettificazione di attribuzione del proprio sesso, 
con conseguente variazione degli atti anagrafici in cui si riportava la sua appartenenza
al sesso maschile. Ribadiva di aver sempre vissuto come una donna, sin dall'infanzia.

Il contrasto tra la considerazione di se medesimo come donna e la propria realtà anatomica
 sarebbe risultato al ricorrente sempre più un insopportabile ostacolo alla piena
applicazione della propria personalità.
Da ogni punto di vista il soggetto si è sempre comportato come una donna.

Anche da recenti pronunce della Corte di Cassazione,
 è da ritenersi ormai superata la tesi che identificava il concetto
 di "mutamento dei caratteri sessuali" con l'obbligo di sottoporsi a
 un intervento chirurgico teso all'eliminazione dei caratteri sessuali.

Il tribunale così dispone "Può quindi essere accolta la domanda
di rettificazione di attribuzione di sesso in ragione del fatto che il contrasto tra
 l'immagine del ricorrente, ormai quella evidente di una donna, e la sua perdurante
 identificazione negli atti anagrafici come uomo ? fonte di continuo disagio psicologico
 per il medesimo e crea da sempre gravi problemi in ambito lavorativo."

autore: Zadnik Francesca