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Diritto del genitore "sociale" a mantenere rapporti con il minore. Corte Costituzionale, comunicato stampa 6 ottobre 2016.

Venerdì, 7 Ottobre 2016
Giurisprudenza | Genitorialità | Merito
Corte Costituzionale  Ufficio Stampa       Diritto del genitore "sociale" a mantenere rapporti  con il minore. Corte Costituzionale, comunicato 6 ottobre 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte costituzionale, con nota del 6 ottobre, che si allega, ha ritenuto priva di fondamento la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 337-ter del codice civile, sollevata dalla Corte di appello di Palermo.

La stessa aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale circa la conformità al testo supremo di tale articolo nella parte in cui impedirebbe al giudice di garantire che il minore conservi dei rapporti significativi con soggetti diversi dal ramo parentale. L'articolo 337-ter, stabilisce un simile diritto del minore nei confronti degli ascendenti e dei parenti di ciascun ramo genitoriale.

Interrompere in maniera ingiustificata un rapporto significativo instaurato dal minore con soggetti non parenti, a detta della Consulta, è però comportamento che il nostro ordinamento prende in considerazione in una diversa disposizione, essendo esso riconducibile a quanto statuito da un altro articolo del cc, il 333, che consente al giudice di adottare i provvedimenti opportuni dinanzi a comportamenti di un genitore comunque pregiudizievoli per il figlio.

In conclusione, il vuoto di tutela paventato dalla Corte d'appello di Palermo non c'è e anche il genitore sociale può essere adeguatamente tutelato.

Nel caso di specie, sussiteva un legame tra due donne, una delle quali si era sottoposta alla fecondazione eterologa all'estero partorendo, così, due gemelli.

Una volta cessato il rapporto tra le due, la madre non biologica si era visto negato dall'ex partner il diritto di visita ai bambini.



autore: Zadnik Francesca