Al Tribunale compete solo un riesame della negata autorizzazione da parte del PM alla negoziazione assistita. Tribunale di Brescia, 31 marzo 2016.
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Negoziazione assistita - ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio - diniego di autorizzazione da parte del PM - trasmissione al Presidente del Tribunale.Natura di volontaria giurisdizione dell'attività richiesta alla A.G. - provvedimento conclusivo: ordinanza - autorizzatoria ovvero diniego di autorizzazione.Assenza di motivazione nel diniego del P.M. - frequentazione genitori-figli paritaria - mantenimento diretto dei figli - condizioni congrue - idonee a tutelare gli interessi dei minori - autorizza l'accordo.Obbligo degli avvocati di trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato civile.
autore: Fossati Cesare
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