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Lo stato di bisogno è provato anche dalla vendita di preziosi per il proprio sostentamento e dall'aiuto ricevuto da terzi. Corte di Cassazione, Sentenza 29616 del 13 luglio 2016. Presidente Conti.

Venerdì, 15 Luglio 2016
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cassazione, sent. 29616 del 13 luglio 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La violazione dell'obbligo di versamento di assegno di mantenimento all'ex moglie, gravemente invalida, viene provato senza dubbio, secondo la Suprema Corte,  dalle dichiarazioni di amici e conoscenti della donna attestanti l'aiuto economico offerto alla stessa per il suo sostentamento e per il pagamento delle spese mediche necessarie.

La Corte ritiene che lo stato di bisogno nella persona offesa dal reato, necessario presupposto per il verificarsi della condotta censurata dall'art 570 c.p., possa poi essere senz'altro corroborato dalle dichiarazioni della stessa persona offesa, che affermi di essere stata costretta ad alienare gioielli e beni personali preziosi per poter vivere del ricavato della loro vendita.

L'obbligato al versamento dell'assegno viene pertanto condannato.

autore: Zadnik Francesca