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In caso di separazione dei coniugi, l'immobile concesso in comodato rimane solo nella disponibilità del soggetto collocatario dei figli. Tribunale di Palermo. Sent. 1972 del 5 aprile 2016. - Dott. Pernice.

Venerdì, 15 Luglio 2016
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Merito
Tribunale di Palermo. Sent. 1972 del 5 aprile 2016. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'immobile in oggetto veniva concesso in comodato gratuito dai genitori al figlio, ad abitazione coniugale in vista e in occasione del matrimonio dello stesso.
In difetto di contratto di comodato scritto cui fare riferimento, la causa viene decisa ricorrendo ai comuni principi sull'onere della prova.
Il tribunale rileva infatti che  fosse dato acquisito che a partire dalla data di celebrazione del matrimonio dei predetti coniugi, ed in vista di tale matrimonio, l'immobile fosse stato destinato a loro residenza.
Pertanto anche dopo la crisi del matrimonio, laseparazione dei coniugi e l'assegnazione alla moglie dello stesso, come soggetto collocatario dei figli minorenni,  non potrà essere restituito ai proprietari.
Per il tribunale infatti "il comodato caratterizzato dalla speciale destinazione e nelle esigenze che lo stesso deve soddisfare non può ritenersi precario ex art. 1810 cod. civ. ma comodato ordinario soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1803 e ss. cod. civ. Con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva la sopravvivenza di un urgente e imprevisto bisogno."

autore: Zadnik Francesca