La revoca del consenso di una parte al divorzio congiunto non determina l'improcedibilità della domanda. Corte d'Appello di Catania, 21 marzo 2016
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Domanda di divorzio ad istanza congiunta - revoca del consenso da parte di un coniuge - non espressa per mancata comparizione all'udienza - sentenza di divorzio impugnata per intervenuta revoca del consenso.Natura processuale della domanda congiunta - irretrattabile e immodificabile - non è consentita la rinuncia agli atti di una parte.
autore: Fossati Cesare
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