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La prosecuzione degli studi non può diventare una forma di parassitismo. Cass. 22 giugno 2016 n. 12952

Mercoledì, 22 Giugno 2016
Giurisprudenza | Figli maggiorenni | Legittimità
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richiesta di revoca del contributo al mantenimento dei figli – onere della prova 

indipendenza economica – inattività dovuta ad inerzia – dimostrabile anche mediante presunzioni.

rilevanza dell'età – non oltre ragionevoli limiti di tempo – diritto non tutelabile sine die – principio di autoresponsabilità.

Volontà di proseguire gli studi oltre il necessario per il reperimento di un'occupazione – revoca del contributo.

criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari.

autore: Fossati Cesare