La prosecuzione degli studi non può diventare una forma di parassitismo. Cass. 22 giugno 2016 n. 12952
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richiesta di revoca del contributo al mantenimento dei figli – onere della prova
indipendenza economica – inattività dovuta ad inerzia – dimostrabile anche mediante presunzioni.
rilevanza dell'età – non oltre ragionevoli limiti di tempo – diritto non tutelabile sine die – principio di autoresponsabilità.
Volontà di proseguire gli studi oltre il necessario per il reperimento di un'occupazione – revoca del contributo.
criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari.
autore: Fossati Cesare
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