Se i genitori possono sostenere le spese straordinarie, il coniuge non affidatario deve versare la sua quota anche se non è d'accordo. Corte Cass. ord. 12013 del 10 giugno 2016.
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La Suprema Corte ha rilevato che qualora, come nel caso di specie, l'opposizione al pagamento delle spese straordinarie si manifesti in un sostanziale disinteresse del coniuge non affidatario alla spesa, non sia corroborata da una contestuale reale contestazione sulle voci di spesa effettuate dal coniuge affidatario e non sia supportata da documentazione attestante l'impossibilità di poter sostenere quella spesa, lo stesso sia tenuto al pagamento.
autore: Zadnik Francesca
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