Le frequentazioni con il genitore non collocatario non devono essere limitate da elementi pretestuosi.Corte App. Catania, sez. Famiglia, decreto 15 febbraio 2016.
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La Corte di Appello di Catania, nel regolare il diritto di visita di una bambina al padre che vive in un altra città, lontana da quella di sua residenza, così si è pronunciata "si deve dare preminenza alla attuazione del diritto alla relazione familiare, nella misura in cui questo non pregiudichi altri diritti fondamentali della bambina, quali il diritto alla istruzione, alla salute, alla stabilità dell'ambiente domestico. Rispetto a ciò gli eventuali desiderata o disagi organizzativi dei genitori sono recessivi. Gli accordi tra i genitori, pur se possono essere in parte disattesi dal giudice, non sono tuttavia irrilevanti, anzi in regime di affidamento condiviso devono essere i genitori stessi ad adattare, di volta in volta, il provvedimento alle esigenze della minore, scegliendo di comune accordo la soluzione che in quel momento meglio realizza l'interesse della minore stessa. Il provvedimento giudiziale interviene in via sussidiaria e solo nella misura in cui i genitori si dimostrino incapaci di giungere ad una soluzione concordata. Per questa ragione l'autorità giudiziaria può sempre essereadita, ex art. 709 ter c.p.c., per modificare un provvedimento che si riveli inadeguato alle esigenze della prole, ma nei limiti in cui siano prospettate questioni serie, idonee ad incidere sugli interessi primari della minore stessa e non questioni pretestuose o irrilevanti che invece possono essere valutate, a seconda del contesto, quali comportamenti di mero ostruzionismo."
autore: Zadnik Francesca
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