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Estremi del reato ex art. 570 c.p. si ravvisano anche nella condotta del padre che sostiene spese mediche e sportive.Corte Cass. sentenza 41313 del 4 aprile 2016.

Venerdì, 15 Aprile 2016
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
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Secondo la Suprema Corte, il padre che abbia fatto mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza corrispondendo alla madre, presso la quale la bambina viveva, somme di denaro, definite di entità non significativa e pagando alcune spese sanitarie o per la pratica di uno sport, non ha assolto al proprio obbligo nei confronti della figlia minore.

Il mancato versamento, protrattosi per anni, dell'assegno stabilito in favore della minore contraddice alla nozione stessa di adempimento dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza che non può che concretizzarsi con "la messa a disposizione, continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze, dei mezzi economici in favoredel genitore affidatario, responsabile immediato di una gestione ordinata delle quotidiane esigenze di sussistenza del minore".

autore: Zadnik Francesca