Permane per il marito l'obbligo al pagamento dell'assegno divorzile, anche se la moglie ha trovato occupazione e se il matrimonio è stato breve. Corte di Cassazione. Ordinanza n° 6433 del 6 aprile 2016.
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Nel determinare l'an ed il quantum dell'assegno divorzile in favore della moglie, correttamente è stato fatto riferimento alla valutazione della titolarità del diritto alla prestazione economica, considerando nel caso di specie che in costanza di matrimonio lo status dei coniugi consentiva alla donna di mantenere un elevato tenore di vita.
Tale situazione di benessere, venuta a vanificarsi dopo la cessazione del matrimonio, doveva pertanto essere ri bilanciata.
La Corte non ha affatto omesso di conferire rilievo alla capacità lavorativa della donna, avendo dato opportunamente atto che a seguito della separazione dal coniuge ella ha trovato occupazione come lavoratrice dipendente, ma ha anche accertato che la relativa retribuzione non le consente di mantenere un tenore di vita comparabile a quello goduto nel corso della convivenza.
La breve durata delle nozze non ha avuto rilievo, poi, per negare il diritto in astratto.
autore: Zadnik Francesca
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