Illegittimo il licenziamento della lavoratrice che vuole sottoporsi a tecniche di fecondazione in vitro. Corte di Cassazione. Sentenza n° 6575 del 5 aprile 2016.
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Il mero rappresentare al proprio datore di lavoro la volontà di sottoporsi a tecniche di inseminazione artificiale non può costituire fondamento per un licenziamento. La giustificazione del datore di lavoro che motiva la propria azione con la difficoltà di reperire nuove risorse e di riorganizzare la forza lavoro non può essere considerato "giustificato motivo".
Il licenziamento della lavoratrice che manifesta al datore di lavoro
l'intenzione di assentarsi per un periodo di tempo futuro allo scopo di
sottoporsi a pratiche d'inseminazione artificiale si deve considerare pertanto nullo in
quanto discriminatorio;
La dipendente licenziata per tale
ragione ha diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, oltre al
risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni che avrebbe
conseguito nel periodo compreso tra il recesso illegittimo e l'effettiva
ripresa del servizio.
autore: Zadnik Francesca
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