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Modifica assegno divorzile e mancata prova delle mutate condizioni. Condanna alle spese e al contributo unificato. Corte di Appello di Roma. Decreto 1 marzo 2016.

Giovedì, 7 Aprile 2016
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
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Nel caso di richiesta di modifica di condizioni economiche dell'assegno divorzile, il ricorrente è obbligato a dimostrare le avvenute mutate condizioni economiche a sostegno delle proprie pretese. Va da sè che, qualora ciò non avvenga, la sua richiesta non possa essere che respinta e lo stessa si veda condannato al pagamento delle spese processuali ed al pagamento all'Erario di una somma pari al contributo unificato.
Nel caso di specie il ricorrente chiedeva la modifica delle cifre da corrispondersi come contributo al mantenimento della prole e la neo previsione di un assegno di mantenimento, prima nemmeno previsto.
Nessuna prova però era stata fornita a sostegno delle pretese.
Pertanto, ex art 156 del Codice civile, sostanzialmente analogo all'articolo 9 della legge 898/1970, per il quale in tema di divorzio, la revoca o la modifica dei provvedimenti sono disposti al sopravvenire di giustificati motivi, in mancanza della prova, l'istanza non potrà che essere rigettata.

autore: Zadnik Francesca