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Figlia minore collocata presso il padre. No all'assegno per il suo mantenimento a favore della madre. Tribunale di Roma - I Sezione - sentenza 22 gennaio 2016 -

Giovedì, 10 Marzo 2016
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Merito
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Giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Accordo dei coniugi sulla collocazione della figlia minore presso la casa del padre, per maggiore disponibilità di tempo dello stesso ad occuparsi della minore. Effettiva permanenza della minore nella casa materna anche inferiore alla prescrizione indicata in atti ad all'alternanza dei week end. Principali decisioni e scelte della vita della bambina assunte dal padre. Differenza reddituale fra i coniugi concreta. Accertata superiorità economica del padre. Non credibilità dei dati reddituali materni. Rigetto in toto della  domanda della madre di un contributo economico per il tempo della permanenza della figlia presso la sua abitazione.
Il tribunale di Roma sancisce infatti "il collocamento prevalente della prole presso un genitore comporta nell'ambito del mantenimento diretto l'assunzione di una serie di spese che vanno ben oltre quelle di vitto e di alloggio, comprendendo per ciò solo quanto attiene non solo l'acquisto di beni durevoli (quali l'abbigliamento, i libri scolastici, il materiale di cancelleria, i prodotti per l'igiene), ma altresì una serie di voci accessorie che vanno dai costi di trasporto ai trattamenti estetici, dalla "paghetta" a tutte le esigenze della vita di relazione della figlia, quali feste, cinema, regali che solo il genitore convivente è chiamato a soddisfare"

autore: Zadnik Francesca