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Contratti della crisi coniugale sempre esentasse. Corte di Cassazione sentenza n° 3110 del 17 febbraio 2016.

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Atto di registrazione di trasferimento di quota di  bene immobile (terreno senza fabbricati) in attuazione di obblighi conseguenti ad accordi in sede di separazione. Avviso di liquidazione per recupero spese di imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali da parte dell'AE, che ritiene inapplicabile all'atto considerato il regime di esenzione o trattamento agevolato per gli atti in esecuzione di obblighi in materia di separazione, non essendo relativo a obblighi nei confronti dei figli o alla casa familiare. Interpretazione dell'AE ritenuta obsoleta dalla Suprema corte di legittimità. Disamina delle recenti innovazioni in materia di separazione e divorzio e del particolare mutamento, tutt'ora in corso, del quadro normativo di riferimento che è valorizzatore della centralità dell'accordo fra le parti nella definizione della crisi coniugale. Critica alla risalente distinzione fra "accordi di separazione" ed "accordi stipulati in occasione della separazione"ormai inadeguata a rappresentare l'entità degli accordi nell'ottica di negoziazione globale in cui attualmente vanno considerati. "Contratti della crisi coniugale" e loro rilevanza nell'ottica di liquidazione della crisi da parte dei coniugi. Riferimento alle attuali pratiche di degiurisdizionalizzazione ex l. 162/2014 ed ex l. 55/2015. Nel caso di specie, la Suprema Corte ritiene pertanto che si debba riconoscere il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, disponendo su trasferimenti mobiliari ed immobiliari, siano volti a disciplinare la crisi in modo stabile, nell'ottica del raggiungimento della cessazione del matrimonio o dello scioglimento degli effetti civili dello stesso.

autore: Zadnik Francesca