Il fondo patrimoniale aggredito da crediti tributari. Corte di Cassazione sentenza n° 3600 del 24 febbraio 2016.
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Debiti di natura tributaria. Fondo patrimoniale creato per bisogni della famiglia. Criteri di individuazione per i debiti per i quali può avere luogo procedura esecutiva sui beni del fondo. Detti criteri vanno ricercati non nella natura contrattuale o extracontrattuale della obbligazione ma bensì nella relazione fra il fatto generatore della stessa ed i bisogni della famiglia.. Correttamente il giudice di primo grado ha fondato la decisione facendo gravare sul debitore l'onere di dimostrare i presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. Il debitore che voglia avvalersi del beneficio dell'impignorabilità dei beni contenuti nel fondo patrimoniale, cioè, deve pertanto provare che il debito non sia stato generato per i bisogni della famiglia e che il creditore ne era consapevole. Nel caso di specie, gli elevati importi dei debiti di natura tributaria contratti dal lavoratore autonomo al'inizio della propria impresa e la consapevolezza del creditore fa ritenere provata l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari.
autore: Zadnik Francesca
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