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La domanda di assegno è ammissibile anche dopo la sentenza di divorzio. Corte di Cassazione, 1 febbraio 2016 n. 1863

Martedì, 2 Febbraio 2016
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
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Divorzio pronunciato all'estero senza riconoscimento economico – richiesta di assegno di divorzio formulata in Italia – Trib. Firenze: domanda inammissibile.

Appello e Cassazione: domanda connessa ma autonoma e ammissibile anche in seguito a passaggio in giudicato della pronuncia sullo status.

autore: Fossati Cesare