L'assegno di mantenimento permane anche se il coniuge beneficiario ritorna a vivere dai genitori. Corte di Cassazione n° 3741 del 28 gennaio 2016.
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Obbligo versamento assegno a titolo di mantenimento. Irrilevanza della precarietà delle condizione economica dell'obbligato. Irrilevanza della maggiore indipendenza economica raggiunta dal beneficiario dell'assegno determinata dal ritorno presso la casa dei genitori dopo la fine del matrimonio.
autore: Zadnik Francesca
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