Responsabilità del genitore convivente e non di entrambi per il fatto illecito del figlio maggiorenne affetto da disturbi psichiatrici. Corte di Cassazione n° 1321 del 26 gennaio 2016.
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Obbligo di sorveglianza e responsabilità ex art 2047 c.c. Individuazione del ridetto obbligo solo nei confronti del padre del ragazzo disabile e non anche della madre, per avere la stessa più volte voluto marcare le distanze con il figlio problematico e per aver subito lei stessa violenze e aggressioni, che denotano la totale incapacità di gestire lo stesso. Responsabilità ex art. 2047 c.c. ravvisabile solo nei confronti del padre, convivente del figlio malato psichiatrico, per aver voluto portare a vivere con sè il proprio congiunto senza aver avuto cura di comprendere come gestirlo e senza averlo seguito nei precedenti dieci anni. |
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autore: Zadnik Francesca
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