Assegno divorzile rimane invariato anche se i figli si trasferiscono a studiare in altre città. Corte di Cassazione. Sez. VI civile. Ordinanza n. 439 del 14 gennaio 2016.
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Dimostrata la sostanziale indipendenza economica dei figli, che, seppur in modo saltuario, siano riusciti a provvedere almeno in parte alle proprie spese personali ed universitarie tramite contratto di lavoro a tempo determinato e borse di studio, non si ravvede l'esigenza di aumentare il contributo economico a titolo di assegno divorzile, seppur gli stessi abbiano optato per lo studio universitario presso città diverse da quella di origine, andando incontro ad un aumento di spese per il proprio sostentamento.
autore: Zadnik Francesca
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