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Tradimento confessato -addebito della separazione. Corte di Cassazione, sez VI Civile, Ordinanza n. 25337 del 16 dicembre 2015

Giovedì, 17 Dicembre 2015
Giurisprudenza | Addebito della separazione | Legittimità
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Corte di Cassazione, sez VI Civile, Ordinanza n 25337 del 16 dicembre 2015.
Separazione giudiziale - Tradimento confessato dalla moglie -  - Addebito della separazione sussiste - Perdita assegno di mantenimento sussiste.
La moglie confessa sfacciatamente di essere venuta meno al dovere di fedeltà, soltanto per ferire il marito, umiliandolo e gettandolo nello sconforto, rendendo così intollerabile la convivenza e minando irrimediabilmente il rapporto coniugale. Soltanto alle soglie del giudizio la donna smentisce il tradimento, ma la Suprema Corte reputa tardiva tale affermazione e conclude addebitando alla moglie la rottura del matrimonio, rigettando altresì la richiesta dell'assegno di mantenimento.
Secondo la Corte, anche nell'ipotesi in cui il tradimento fosse solo fittizio, ciò non rende meno grave la condotta della donna, la quale ha causato la rottura definitiva del rapporto coniugale inducendo il marito a presentare il ricorso di separazione giudiziale proprio a causa del tradimento ammesso dalla coniuge.

autore: Girotto Barbara