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Precisazioni in ordine al potere del G.T. ex art 337 c.c.. Tribunale di Milano. Decreto 22 giugno 2015.

Venerdì, 11 Dicembre 2015
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Merito
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Il tribunale ordinario, in merito ad una richiesta di modifica dei tempi di frequentazione dei figli minori, dopo soli tre mesi dalla disposizione del provvedimento in ordine alla responsabilità dei genitori, ha precisato le facoltà del Giudice Tutelare, stabilendo che sia lo stesso a poter dirimere la questione, esercitando validamente  la c.d." vigilanza attiva",nell''ambito di quanto previsto dall'art. 337 c.c, idonea cioè ad adottare tutti i provvedimenti  senza modificare il regime stabilito in sede di cognizione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

autore: Francesca Zadnik