Precisazioni in ordine al potere del G.T. ex art 337 c.c.. Tribunale di Milano. Decreto 22 giugno 2015.
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Il tribunale ordinario, in merito ad una richiesta di modifica dei tempi di frequentazione dei figli minori, dopo soli tre mesi dalla disposizione del provvedimento in ordine alla responsabilità dei genitori, ha precisato le facoltà del Giudice
Tutelare, stabilendo che sia lo stesso a poter dirimere la questione, esercitando
validamente la c.d." vigilanza attiva",nell''ambito di quanto previsto dall'art. 337 c.c, idonea
cioè ad adottare tutti i provvedimenti senza modificare il
regime stabilito in sede di cognizione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
autore: Francesca Zadnik
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