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Rinuncia all'eredità del congiunto nel possesso dei beni. Cassazione, ordinanza 16 novembre 2015 n. 23406

Lunedì, 16 Novembre 2015
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. ordinanza 23406 del 13 11 2015 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Risarcimento danni da responsabilità ex art. 146 legge fall. Il coniuge che continua ad abitare nella casa familiare a seguito del decesso del coniuge non può considerarsi possessore di bene ereditario soltanto in virtù di tale scelta. La Corte d'Appello aveva ritenuto tardiva la rinuncia all'eredità in quanto effettuata nel possesso dei beni ereditari. La Suprema Corte ha precisato come la permanenza, dopo il decesso della parte processuale originaria, nell'abitazione familiare, da parte dei congiunti, debba essere considerata esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili, posto in capo al coniuge superstite dalla legge, ai sensi dell'art. 540 c.c. 

autore: Fossati Cesare