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Cass. n° 19304/2015 - Va retribuita la prestazione lavorativa svolta per il proprio partner, ove si dimostri che la stessa non viene prestata solo per mera gratuità

Martedì, 29 Settembre 2015
Giurisprudenza | Convivenze | Legittimità | Merito
Cass 19304/2015 Va retribuita la prestazione lavorativa svolta per il proprio partner, ove si dimostri che la stessa non viene prestata solo per mera gratuità per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Avere instaurato una relazione affettiva con il proprio datore di lavoro non è un motivo idoneo a far presumere che la prestazione lavorativa sia svolta a titolo gratuito.

A tal fine, infatti, è necessaria la rigorosa dimostrazione che la finalità che la giustifica, sia di carattere solidaristico e non lucrativo, derivante da una comunanza di vita e di interessi tra le parti.

In questo caso, la Corte Suprema di legittimità non ritiene sussista tale comunanza di vita ed interessi, non essendo la relazione fra i due mai sfociata in una convivenza more uxorio.

autore: Francesca Zadnik