inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

XV Legislatura - Disegno di legge N. 472. I profili economici della nuova normativa sulle unioni civili

Lunedì, 5 Ottobre 2015
Legislazione | Convivenze

Art. 10. XV Legislatura - Disegno di legge N. 472
(Norme a tutela della parte
economicamente più debole) 
1. Al momento della cessazione dell'unione civile, ed entro sei mesi dalla stessa, le parti possono ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per chiedere la determinazione di un importo a titolo di mantenimento a favore della parte economicamente più debole. La autorità giudiziaria adita, qualora ritenga di determinare l'importo predetto, dovrà tenere conto della durata dell'unione civile, del tenore di vita della coppia, e della situazione economica, patrimoniale ed abitativa di ciascuna delle parti.
2. Le parti dell'unione civile potranno ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di richiedere la modifica dei provvedimenti di cui al comma 2 ove risultassero modificate le condizioni.
3. Il diritto all'importo di cui al comma 1 cessa in ogni caso se la parte beneficiaria costituisce una nuova unione civile, contrarrà matrimonio, torna a convivere col coniuge dal quale aveva divorziato o ritirerà la richiesta unilaterale di separazione, ripristinando l'unione civile ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.
4. In relazione ai profili economici della cessazione dell'unione civile, di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, si applicano, in quanto possibile, gli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile. É ammesso il ricorso congiunto ai sensi dell'articolo 711 del medesimo codice.

Art. 14. 
(Regime patrimoniale della unione civile) 
1. Mediante convenzione stipulata per atto pubblico, o con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione civile nel registro, le parti medesime devono scegliere all'atto di costituzione della stessa il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso della unione civile con atto della medesima forma.
2. Qualora si ometta, per qualunque motivo, di stipulare l'atto pubblico di cui comma 1, si presume scelto il regime di comunione legale.

autore: Francesca Zadnik