Erogazione assegno di mantenimento per il coniuge ed aumento dell'assegno già erogato per i figli in caso di miglioramento delle condizioni economiche del marito.
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Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 16 giugno – 9 settembre 2015, n. 17854 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti.
In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, è legittima l'erogazione di un assegno di mantenimento per il coniuge e
l'aumento della somma già disposta per i figli maggiorenni, qualora
venga dimostrata l'evidenza del miglioramento progressivo delle
condizioni economiche del marito.Confermata, altresì, la legittimità della richiesta del genitore, di assegno mensile a favore di un
figlio maggiorenne convivente non ancora economicamente autosufficiente.E' corretta anche la decisione di non procedere all'ascolto del minore, se esso appare in contrasto con il suo interesse laddove avrebbe potuto accentuare la conflittualità genitoriale.
In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, è legittima l'erogazione di un assegno di mantenimento per il coniuge e l'aumento della somma già disposta per i figli maggiorenni, qualora venga dimostrata l'evidenza del miglioramento progressivo delle condizioni economiche del marito.
autore: Francesca Zadnik
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