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Profili di (il)legittimità costituzionale della L. n. 40 del 2004 in materia di procreazione assistita (Corte cost. 10 giugno 2014, n. 162)

Martedì, 16 Dicembre 2014
Giurisprudenza | Procreazione assistita
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Alla luce del dichiarato scopo della l. n. 40 del 2004 "di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana" (art. 1, comma 1), la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, con incidenza sul diritto alla salute, è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la "ratio legis". Deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, l. n. 40 del 2004, nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, nonché dell'art. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole' in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3', e dell'art. 12, comma 1, di detta legge

Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162

autore: Campione Francesco