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Presupposti per la cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne (Cass. civ. sez. VI, 26 febbraio 2014, n. 4534)

Martedì, 29 Aprile 2014
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
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L'obbligo di mantenimento genitoriale per il figlio maggiorenne cessa solo ove si provi il presupposto dell'indipendenza economica. Il figlio deve quindi godere di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero deve sottrarsi volutamente allo svolgimento di attività lavorativa adeguata.



Cass. civ. sez. VI, 26 febbraio 2014, n. 4534


FATTO E DIRITTO

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra I.V. e M.G., il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 5 agosto 2010, rigettava la domanda di esclusione dell'obbligo di mantenimento, da parte della madre, per il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente. La Corte d'Appello, con provvedimento in data 21/7/2011, in riforma, escludeva tale obbligo.

Ricorrono per cassazione I.V. e il figlio S..

Resiste con controricorso M.G..

Il giudice a quo si limita ad affermare che negli anni 2006 - 2007, il figlio maggiorenne è stato percettore di reddito e che il periodo di studi universitari, protrattosi oltre il corso regolare, fa ritenere che egli sia "colpevole" in ordine alla sua non autosufficienza economica.

Giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Cass. N. 14123 del 2011) precisa che l'obbligo genitoriale cessa solo ove si provi il presupposto dell'indipendenza economica, nel senso che il figlio goda di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero volutamente si sottragga allo svolgimento di attività lavorativa adeguata.

Non ha considerato il provvedimento impugnato la natura e i caratteri del reddito percepito dal figlio delle parti, risalente ad alcuni anni prima e limitato nel tempo, come appare pacifico tra le parti stesse, e nulla ha osservato circa l'affermato peggioramento delle condizioni del genitore convivente, ora collocato in quiescenza, e padre di una bambina.

Va pertanto accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese.

Diritto

PQM
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014  

autore: Campione Francesco