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Riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio: dichiarazione di efficacia della sentenza del giudice siriano (Cass. civ., sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 4304)

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 In sede di riconoscimento di una sentenza straniera con la quale si è dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 64, lett. a), l. n. 218/1995, la competenza internazionale del giudice straniero si accerta in base ai principi secondo i quali il giudice italiano esercita, in casi analoghi, la giurisdizione nei confronti dello straniero e, tra tali criteri, vi è il luogo di celebrazione del matrimonio



Cass. civ. sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 4304



Fatto
FATTO E DIRITTO

In un procedimento di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio tra D.B. e F.S., la Corte d'Appello di Milano con sentenza in data 2/6/2011, dichiarava l'efficacia della predetta sentenza, emessa dal giudice siriano.

Ricorre per cassazione la D..

Resiste con controricorso il F. che pure deposita memoria difensiva.

Questa Corte (Cass. N. 10378 del 2004; 13556 del 2012) ha avuto modo di precisare che, ai sensi, della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. A), la competenza internazionale del giudice straniero si accerta secondo i principi in ordine ai quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero e, tra tali criteri, vi è il luogo di celebrazione del matrimonio previsto dall'art. 32 medesima legge. Nella specie, è pacifico che il matrimonio tra le parti fu celebrato in Siria e che entrambi i coniugi hanno cittadinanza siriana, oltre che italiana.

Non rileva la pendenza di un procedimento di separazione, necessariamente differente ed autonomo rispetto a quello di divorzio, anche con riferimento all'elemento temporale considerato.

Quanto al mancato riferimento alla posizione dei figli minori, ciò non si pone in contrasto con l'ordine pubblico: anche l'ordinamento italiano conosce sentenze, seppur non definitive, che pronunciano sulla separazione o sul divorzio, senza alcun riferimento ai figli.

E' evidente che fino ad una pronuncia sui figli, in regime di divorzio, rimarranno in vigore le regole assunte in sede di separazione, come da sentenza del giudice italiano. Nulla vieta che i coniugi possano adire il giudice siriano o quello italiano per una diversa regolamentazione.

La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese.

Diritto

PQM
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese tra le parti.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014



autore: Campione Francesco