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Dichiarazione giudiziale di paternità e determinazione del rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio sin dalla nascita (Cass. civ., sez. VI, 14 febbraio 2014, n. 3559)

Lunedì, 7 Aprile 2014
Giurisprudenza | Filiazione | Legittimità
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 Poiché è principio generale (ex art. 379, comma 2, 2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche quando la legge si riferisca in genere ad indennizzi o indennità, il giudice di merito, in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso per le spese spettanti al genitore che, avendo riconosciuto il figlio, ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita.

Cass. civ. sez. VI, 14 febbraio 2014, n. 3559


FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Tribunale per i minorenni di Napoli con sentenza del 4 novembre 2009 ha dichiarato non luogo a provvedere in merito alla richiesta dichiarazione di paternità di G.G., proposta dalla madre G.C. nei confronti di C.C., per avere quest'ultimo provveduto al riconoscimento nel corso del giudizio. Ha disposto il versamento di un assegno mensile, a carico del C., a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con rivalutazione secondo indici ISTAT dalla domanda e obbligo di contribuire altresì al 50% delle spese straordinarie. Ha condannato il C. al pagamento della somma di 5.000 a titolo di contributo al mantenimento per il periodo precedente.

2. Ha proposto appello G.C. lamentando l'esiguità della somma di 5.000 Euro e il mancato riconoscimento del diritto al rimborso di una quota delle spese straordinarie da lei anticipate.

3. La Corte di appello ha respinto l'appello rilevando il carattere equitativo della determinazione in 5.000 Euro dell'importo da corrispondere a titolo di rimborso di parte delle spese di mantenimento per il periodo pregresso e la mancata prova di un importo maggiore da corrispondere anche a titolo di rimborso delle spese straordinarie. La Corte di appello ha compensato anche per il giudizio di appello le spese del giudizio.

4. Ricorre per cassazione G.C. che deduce con un unico articolato motivo di ricorso e, quanto alla somma forfettaria liquidata a titolo di mantenimento, l'omessa o apparente motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione agli artt. 261 e 1226 c.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c..

5. Non svolge difese C.C..

Ritenuto che:

6. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente non censura il ricorso dei giudici del merito alla equità come criterio per la valutazione dell'indennizzo spettante per il mantenimento sostenuto in via esclusiva sino alla domanda di riconoscimento. Richiama anzi la giurisprudenza di legittimità che afferma la correttezza del ricorso al criterio equitativo (si veda Cass. civ., sezione 1^, n. 10861 del 1 ottobre 1999 e, più di recente, n. 3991 del 19 febbraio 2010, secondo cui in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorchè trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; poichè è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio l'art. 379 c.c., comma 2, artt. 2054 e 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche quando la legge si riferisca in genere ad indennizzi o indennità, il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso.

7. La ricorrente contesta invece le sentenze di merito perchè nell'applicare il criterio equitativo nella determinazione delle somme pregresse non motivano il criterio di quantificazione e non consentono un controllo giurisdizionale sulle decisioni.

8. Tale censura se riferita in particolare, e per quello che qui interessa, alla sentenza della Corte di appello di Napoli non è fondata in quanto nella motivazione sono ben evidenziati i criteri cui la Corte distrettuale si è ispirata per pervenire alla liquidazione equitativa e cioè le esigenze della minore e la condizione economica dei genitori e in particolare quella del C., padre di altri due figli, nati da precedente matrimonio.

9. La motivazione della Corte di appello si prende altresì carico di una deduzione difensiva della ricorrente che viene ribadita nel ricorso per cassazione e circostanziata con il riferimento alle statistiche ISTAT secondo cui il costo di mantenimento di un figlio da zero a tre anni nel periodo 2003/2004 è stato in Italia di 340 Euro mensili.

10. La Corte napoletana, a tale riguardo, ha affermato che non è condivisibile la censura mossa dalla G. alla decisione del Tribunale per i minorenni secondo cui si sarebbe dovuto moltiplicare l'importo annuo liquidato in sentenza per gli anni intercorrenti fra la nascita della piccola G. ((OMISSIS)) e la domanda giudiziale (27 febbraio 2009).

11.Correttamente la Corte di appello rileva che tale criterio non si imponeva al giudice di primo grado perchè ben poteva porsi in contrasto con il carattere equitativo della liquidazione e non avrebbe comunque risposto alla pretesa esigenza di far corrispondere esattamente, in assenza di prove specifiche sul punto, l'indennizzo liquidato all'importo annualmente sostenuto per sopperire alle esigenze mutevoli di una bambina in tenera età.

12. Se si tiene in considerazione il dato Istat citato dalla ricorrente e lo si applica al periodo in contestazione si perviene a una somma di circa 8.755 Euro (170 Euro moltiplicati per 51 mesi e 15 giorni) che non terrebbe però conto del carattere della indicazione statistica consistente nella commisurazione del costo a un tenore di vita medio dei genitori, anche in relazione alla notoria ripartizione del reddito nazionale su una scala sensibilmente eterogenea se rapportata alle singole aree geografiche del territorio italiano. A tale considerazione deve aggiungersi che il giudizio di congruità compiuto dalla Corte di appello ha correttamente tenuto in conto le condizioni reddituali delle parti e in particolare quelle del C. nonchè l'esigenza di destinare una importante porzione del proprio reddito al mantenimento dei due figli nati da un precedente matrimonio.

13. Il ricorso va pertanto respinto anche in relazione alla compensazione delle spese processuali del giudizio di merito. Nessuna statuizione va adottata quanto alle spese del presente giudizio.

Diritto

PQM
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2014



autore: Campione Francesco