Sul cognome del minore la cui filiazione nei confronti del padre sia stata riconosciuta successivamente rispetto alla madre (Cass. civ., sez. VI, 28 gennaio 2014, n. 1808)
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Ai sensi dell'art. 262 c.c. nel caso in cui la filiazione nei confronti del padre sia stata riconosciuta successivamente e quindi in un secondo momento rispetto alla madre, il figlio, al fine di avere una maggiore tutela della sua identità personale, in relazione all'ambiente familiare e sociale di vita, può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Cass. Civ., sez. VI, 28 gennaio 2014, n. 1808
Fatto
FATTO E DIRITTO
In un procedimento ex art. 262 c.c., il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, con provvedimento in data 9/8/2011, disponeva che il minore R.M.L., riconosciuto da entrambi i genitori R.N.E. e C.A., assumesse il cognome del padre italiano, sostituendolo a quello della madre uruguaiana.
La Corte di Appello di Catanzaro, con provvedimento del 19/12/2011, confermava il provvedimento del primo giudice.
Ricorre per cassazione la madre.
Resiste con controricorso il padre.
Entrambi le parti hanno presentato memoria difensiva.
Nella specie, appare applicabile la legge italiana, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 19, comma 2, per cui se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto; se tra le cittadinanze vi è l'italiana, essa prevale.
Le convenzioni richiamate dalla ricorrente (Convenzione di New York sui diritti del bambino e altre) affermano l'inviolabilità del diritto al nome, ma nulla precisano sulla legge applicabile nel sistema del diritto internazionale privato.
Ma proprio la legge italiana e segnatamente l'art. 262 c.c., precisa che se la filiazione nei confronti del padre è stata riconosciuta successivamente alla madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Questa Corte (Cass. N. 27069 del 2011) ha disposto la solo aggiunta del cognome paterno a quello originario della madre, presumendosi che il minore vivrà prevalentemente con la madre e la famiglia di lei, precisando altresì che l'assunzione del doppio cognome garantirà al minore stesso, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all'ambiente familiare e sociale di vita.
Non appare al contrario condivisibile l'affermazione della corte di merito per cui l'assunzione del doppio cognome renderebbe immediatamente percepibile la situazione problematica vissuta dal minore, successivamente alla nascita, essendo stato egli destinatario solo in un secondo momento del riconoscimento paterno.
Va pertanto accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, questa Corte può pronunciarsi, sensi dell'art. 384 c.p.c., disponendo l'aggiunta del cognome del padre a quello della madre.
La natura della controversia e la posizione delle parti suggeriscono una compensazione integrale delle spese per ogni grado del giudizio.
Diritto
PQM
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato; ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dispone l'aggiunta del cognome paterno a quello della madre; compensa tra le parti le spese di ogni grado di giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014
autore: Campione Francesco
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