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I contratti di convivenza e l'iniziativa del Notariato

Venerdì, 29 Novembre 2013
Notizie | Convivenze

Comunicato stampa

[29 novembre 2013]

 

 

"Il Consiglio Nazionale del Notariato ha programmato per la giornata di sabato 30 novembre prossimo un evento nazionale in cui contemporaneamente tutti i Consigli Notarili Distrettuali metteranno a disposizione la propria competenza sugli aspetti patrimoniali disciplinati dai contratti di convivenza.

 

L'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia è da sempre assertore della dignità e rilevanza giuridica delle unioni di fatto, stabili e durature, quanto la famiglia fondata sul matrimonio (concetto ormai conclamato anche dalla giurisprudenza). Al riguardo rileva, però, che la tutela dei diritti patrimoniali dei conviventi afferisce ad un più complesso e vasto quadro delle problematiche e delle relazioni familiari, che culturalmente connota l'impegno specifico degli Avvocati dei diritti delle persone e della famiglia, competenti e sensibili alla salvaguardia di tutte le esigenze, ad iniziare da quelle umane prima ancora che giuridiche.  Questa esigenza di specializzazione peraltro è oggi imposta dal nuovo ordinamento professionale forense.

 

Diverse quindi le competenze, diversa la formazione mirata tra Avvocatura familiarista e Notariato.

 

L'una volta alla tutela degli interessi primari costituzionalmente protetti del singolo, l'altra preposta, nella veste di pubblico ufficiali, al controllo di legalità degli atti pubblici secondo gli schemi prefigurati per i rapporti di mero interesse patrimoniale.

 

Competenze pertanto che non possono confondersi o sovrapporsi;  d'altronde il Notaio è già depositario della specifica competenza professionale su qualsivoglia atto pubblico di diritto comune, ed anche di quelli a contenuto meramente patrimoniale convenuti dai partners.

 

Tali atti pubblici, oggetto frequente di impugnazioni di nullità, annullamento e simili, a cagione della causa sottostante, non possono prescindere dalla consulenza dell'esperto familiarista forense;  la stessa allusione alla categoria dei contratti di convivenza è operazione mediatica decisamente inappropriata poiché non è affatto pacifica la stessa sussistenza nel nostro ordinamento di una tale categoria di contratti, comunque  atipici, siccome non possono coinvolgere diritti indisponibili o sfere d'interesse non patrimoniale;  la materia è da sempre affrontata dall'Avvocatura familiarista nei giudizi di separazione, divorzio, e tra genitori, ed oggi anche nelle stabili relazioni di fatto.

 

La tutela degli interessi del singolo in simili contesti contrattuali non assume altro connotato che quello di attuazione di singoli e specifici aspetti patrimoniali della convivenza, ove validamente negoziabili, che abbisogna pertanto dell'apporto specialistico, non rientrando nel ruolo istituzionale del Notariato. D'altro canto, la semplice regolamentazione del menage quotidiano di ripartizione degli oneri di vita comune -sino a che permane una tale condizione di mero fatto- non abbisogna certo di alcun atto pubblico, che costituisce onere ulteriore, che neppure il modello legale di famiglia matrimoniale richiede."

 

Roma, 29 novembre 2013

autore: Fossati Cesare