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Potestà genitoriale e competenza del Tribunale per i minorenni (Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 27-02-2013, n. 4945)

Domenica, 24 Novembre 2013
Giurisprudenza | Competenza | Legittimità | Merito
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Rientrano nella competenza del Tribunale per i minorenni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 330 c.c., e art. 38 disp.att.c.c., soltanto le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, mentre rientrano nella competenza del Tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunzie di affidamento dei minori nonché le modalità dell'affidamento.

Cass. Ord. 4945/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -

Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18547/2009 proposto da:

L.S.L. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. CAMERINELLI ANGELA, giusta delega a margine del ricorso per regolamento di competenza;

- ricorrente -

contro

L.M.;

- intimata -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 2034/09 del TRIBUNALE, PER I MINORENNI di Milano del 12.6.09, depositato il 16/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L.S.L. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Milano del 16.6.09, con cui veniva declinata in favore del tribunale ordinario, presso il quale pendeva la causa di separazione, la competenza a decidere sulla domanda con la quale chiedeva ordinarsi alla moglie, L.M., presso la quale la figlia minore F. viveva in regime di affido condiviso, di porre fine al comportamenti pregiudizievoli in danno di quest'ultima e a favorirne il rapporto con il padre.

La L. non ha svolto attività difensiva.

Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

Va preliminarmente osservato che non può accogliersi l'istanza di rinvio ai fini di presentare rinuncia al giudizio poichè tale istanza poteva essere immediatamente presentata senza necessità della firma per accettazione della coniuge.

Nel merito, il ricorso appare infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di affidamento di minori e di provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, il discrimine tra la competenza del Tribunale ordinario e quella del Tribunale per i Minorenni deve essere individuato con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi" in concreto dedotti. Rientrano pertanto nella competenza del giudice specializzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 330 c.c., e art. 38 disp. att. c.c., soltanto le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, mentre rientrano nella competenza del Tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunzie di affidamento del minori nonchè le modalità dell'affidamento; nè vale a spostare la competenza presso il Tribunale per i Minorenni l'allegazione di un grave pregiudizio per i figli minori, se tale deduzione non è intesa ad ottenere un provvedimento ablativo della suddetta potestà (cfr., da ultime, Cass. n. 6841 e 20352 del 2011). Sotto altro profilo, l'art. 709 ter c.p.c., stabilisce che competente a decidere in ordine alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale è "il giudice del procedimento in corso", ossia il giudice della separazione giacchè la norma si inserisce tra quelle che disciplinano il procedimento di separazione personale dei coniugi. Analogamente l'art. 755 c.c., sancisce che, in caso di separazione, la potestà genitoriale è affidata ad entrambi i genitori e rimette al giudice della separazione la decisione in caso di disaccordo.

Tali norme sono da considerarsi speciali e quindi prevalenti rispetto a quella dell'art. 316 c.c., che - attraverso il richiamo contenuto nell'art. 38 disp. att. c.c. - affida al Tribunale per i Minorenni di risolvere le questioni di contrasto di particolare importanza insorte tra i genitori in ordine all'esercizio comune della potestà genitoriale, norma che trova quindi applicazione per le controversie tra coniugi non separati o tra i quali non sia in corso procedimento di separazione. (Cass. 9339/97).

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi respingersi il ricorso ed affermarsi la competenza del tribunale ordinario in ordine alla domanda proposta da L.S.L..
P.Q.M.

Dichiara la competenza del tribunale ordinaria di Milano.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

autore: Ortolani Pietro